La corte di Cassazione esclude “che le prestazioni eventualmente erogate dall’INAIL esauriscano di per sè e a priori il ristoro del danno patito dal lavoratore infortunato od ammalato” (Cass. n. 777 del 2015; successive conformi: Cass. n. 13689 del 2015; Cass. n. 3074 del 2016; in precedenza v. Cass. n. 18469 del 2012; Cass. n. 5437 del 2011; tutte in motivazione).

Il pagamento dell’ente INAIL è un mero indennizzo e non un risarcimento. Esso è infatti svincolato dalla sussistenza di un atto illecito e può essere disposto anche a prescindere dalla responsabilità di colui il quale ha realizzato la condotta dannosa.

Da questa differenza rispetto al risarcimento del danno scaturisce il principio per il quale le somme pagate dall’istituto assicuratore Inail non possono considerarsi integralmente satisfattive del diritto al risarcimento del danno biologico in capo al soggetto infortunato od ammalato, ma devono essere detratte dal totale del risarcimento spettante al lavoratore (che, dal canto suo non può riscuotere due volte).

“In definitiva, a fronte di una domanda del lavoratore che chieda al datore il risarcimento dei danni connessi all’espletamento dell’attività lavorativa, il giudice adito, una volta accertato l’inadempimento, innanzitutto dovrà verificare se, in relazione all’evento lesivo, ricorrano le condizioni soggettive e oggettive per la tutela obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali stabilite dal D.P.R. n. 1124 del 1965. In tal caso potrà procedere alla verifica di applicabilità dell’art. 10 decreto citato nell’intero del suo articolato meccanismo, anche ex officio ed indipendentemente da una richiesta di parte in quanto si tratta dell’applicazione di norme di legge al cui rispetto il giudice è tenuto (in tal senso, circa i criteri di liquidazione del danno differenziale, v. Cass. n. 20807/2016 cit.)” Cassazione Sez. Lav.27669/2017.

In sostanza, a seguito di un infortunio sul lavoro le somme che il lavoratore può ottenere a titolo di risarcimento a fronte del danno sofferto, sono pari a tutte quelle che sarebbero riconosciute per le stesse conseguenze ad un danneggiato non lavoratore, né più ne meno.